Articolo 15

Il Programma Pluriennale per la ripresa produttiva del Molise si fonda sul dettato dell’art. 15 dell’Ordinanza del P.C.M. n. 3268/03 emanata a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito il Molise tra ottobre 2002 e febbraio 2003.

Il programma è stato approvato con D.G.R. n. 841 del 09/06/04 e successivamente dal CIPE con delibera n. 32 del 29/09/04. Esso, pertanto, rappresenta il quadro di riferimento programmatico entro il quale si collocano le azioni ordinarie e straordinarie che la Regione ha attivato per rilanciare il sistema socio economico regionale e riveste carattere di eccezionalità rispetto alle attività regionali.

Si tratta di un programma "integrato" volto, oltre che a risarcire il danno subito dalle aziende, anche a rilanciare la competitività del territorio. Per tale ragione il programma comprende al suo interno sia interventi pubblici, sia aiuti per le imprese.
 

Si ricorda che il 30 giugno u.s., sono scaduti i termini di ultimazione degli investimenti per i beneficiari delle agevolazioni ex. art. 15, prorogati con Determinazione del Direttore Generale n. 1073 del 30/12/2013.
L’invio della documentazione  finale di spesa, pena la revoca totale del contributo, deve essere effettuato nei seguenti termini:
– entro 2 mesi a decorrere da tale data per i beneficiari dell’Azione 1.2.1 – Aiuti agli investimenti nelle Imprese  industriali e dell’Azione 1.4.5 – Fondo per l’Innovazione Tecnologica; 
– entro 30 giorni a decorrere da tale data per i beneficiari dell’Azione 2.1 – Politiche del lavoro;
– entro 40 giorni per le azioni 1.2.2. – Aiuti agli investimenti nelle imprese artigiane;  1.2.3. – Aiuti agli investimenti nelle imprese commerciali e 1.4.6. – Investimenti trasversali per la competitività territoriale, servizi reali alle imprese.

Elenco Determine

DDG_185_101213.pdf DDG_436_01-12-11.pdf DDG_617_26-06-12 p.pdf DDG_982_26_ott_2012.pdf ART15 (2).pdf DDG_513_24_06_2013.pdf determ proroga art.15.pdf

Ultimo aggiornamento 18 Ottobre, 2023

Competenze

Postato il

Settembre 1, 2022